Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 3 giugno
1950 19 maggio 1951, n. 20
sul ricorso del Presidente della Regione
contro la legge nazionale 15 marzo 1950, n. 119, concernente: « Proroga del
funzionamento degli uffici regionali di riscontro del tesoro e la continuazione
delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei Conti, fino al
30 giugno 1952, nonch il deferimento delle stesse attribuzioni di cui sono
investiti i predetti uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi
agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 .
Presidente: SCAVONETTI; Estensore: MERLIN; P.M.: EULA - Regione Siciliana (Avv.ti
ORLANDO CASCIO, RUBINO - Presidenza
Consiglio (Avv. St. ARIAS).
(Omissis)
Con legge dello Stato in data 15 marzo
1950, n. 119 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 7
aprile 1950, n. 82 si stabilito quanto segue:
« Art. 1 Il funzionamento degli
uffici regionali di riscontro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, numero 1059, limitato
dall'art. 18 del D.L.C.P.S. dello Stato 17 luglio
1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, prorogato al 30 giugno 1952
«Art. 2 - Le sezioni della Corte dei
Conti istituite presso
loro attribuite con lart. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171 sino al 30 giugno
1952
«Art. 3 - La competenza dei suddetti
uffici del tesoro e della «Corte dei Conti estesa ai rendiconti e conti
giudiziali relativi tutto l'esercizio finanziario 1948-49.
Per comprendere il valore e la portata
di questa legge occorre ricordare che col decreto legislativo 17 luglio 1947,
n. 1180, si era provveduto a deferire, nelle singole regioni, ad appositi
uffici di riscontro le attribuzioni fino allora spettanti alle amministrazioni
centrali, alle ragionerie centrali e rispettivamente alla Corte dei Conti e ci
per poter esaminare i conti fino allora rimasti in sospeso per cause dipendenti
dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati a tutto
l'esercizio finanziario 1946-47.
Questi uffici decentrati di controllo
avrebbero dovuto esaurire il loro compito non oltre il 30 giugno 1950.
Tali uffici decentrati di riscontro a
carattere regionale vennero in effetto costituiti col decreto presidenziale 16
aprile 1948, n. 1059, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 agosto 1948,
n. 186.
Uno di tali uffici venne istituito in
Palermo per tutte le nove provincie della Regione Siciliana.
Intanto, col D. L. 6 maggio 1948, n. 655, venivano
istituite in Sicilia due sezioni della Corte dei Conti: una di controllo ed una
giurisdizionale e ci in applicazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione
Siciliana.
Col decreto presidenziale 2 marzo 1949,
n. 171, si stabilisce che le attribuzioni della Corte dei Conti, previste
dallart. 6 del D.L.C.P.S. in data 17 luglio 1947, n.
1180 concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti
dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati, fossero affidate ai
sensi del secondo comma dellarticolo stesso, secondo la rispettiva competenza
territoriale, alle sezioni della Corte
istituite presso
In analogia (art.2) viene anche
prorogato il termine per l'espletamento dei lavori suddetti anche per le
sezioni della Corte dei conti istituite presso
Contro questa legge, ha presentato in
termine ricorso per incostituzionalit
Essa sostiene che la legge impugnata
non contiene solo una estensione del termine di vita dei vecchi uffici, ma ne
allarga la competenza ed invade la sfera
di attribuzioni degli organi di riscontro propri della Regione, nonch della sezione
di controllo dei conti, istituita in Sicilia,
la quale, per l'art. 2 del citato decreto 6 maggio 1948, n. 655, « delegata
ad esercitare il controllo sugli atti che vengono emanati come organi dello
Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, recando le norme vigenti,
al controllo della Corte dei Conti .
Il Presidente della Regione rivendica,
inoltre, la competenza di controllo su l'amministrazione di fondi statali
attribuitagli in base all'art. 20 dello Statuto.
Resiste a tale ricorso lo Stato e ne
chiede la reiezione, perch il ricorso sarebbe privo di contenuto per mancanza
di scopo giuridico e di oggetto o palesemente infondato ed insostenibile di
fronte alle precise norme dello Statuto siciliano ed alle disposizioni
riguardanti in generale l'esercizio delle funzioni amministrative da parte
dello Stato ed in particolare l'attivit di controllo e contabile. L'avvocatura
dello Stato, nella sua memoria, riconosce che, per quanto attiene ai riscontri
delle gestioni di esclusiva pertinenza della Regione, che si svolgono cio con
fondi del bilancio regionale e con organi ed impiegati regionali, lo Stato non
ha mai pensato, con la legge impugnata, ad esercitare alcun controllo sulle
gestioni stesse.
Il Procuratore generale, Dott. Ernesto Eula, conclude per
il rigetto del ricorso.
DIRITTO
L'Alta Corte, esaminato il ricorso
lette le memorie presentate dalle
parti ed udite le ragioni esposte nella discussione orale, ritiene che col provvedimento legislativo impugnato non siasi in alcun modo: toccata la sfera delle competenze regionali.
La proroga di cui
all'art. 1 della legge 15 marzo 1950, n. 119; riguarda le gestioni statali
sulle quali mai sorta contestazione da parte della Regione Siciliana, non riguardando nel fatto n la gestione di fondi esclusivamente regionali, n
quella attivit amministrativa fatta
secondo le direttive del Governo dello Stato, di cui all'articolo 20 dello Statuto.
La non chiara dicitura dell'art. 2
della suddetta legge ha dato impressione che le sezioni della Corte dei Conti
istituite in Sicilia con il decreto legislativo del 6 maggio 1948,
n. 655, fossero limitate nel tempo e quindi soggette alla proroga fino al 30
giugno 1952. Mentre l'art. 2 messo
in connessione con l'art. 1 deve essere inteso solo per le specifiche funzioni attribuite alle sezioni
della Corte dei Conti in Sicilia in
forza del decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1949, n.
Circa poi l'estensione data dall'art. 3 ai rendiconti
e conti giudiziali del 1948-49, deve
intendersi che questi riguardano solo quelli di competenza statale e non quelli che per gli effetti del passaggio dei
servizi e del personale, di cui all'art. 43 dello Statuto, siano di competenza della Regione ovvero quelli che per
l'art. 20 dello Statuto siano sotto la diretta gestione e responsabilit
del Presidente o degli Assessori
regionali.
P.Q.M.
L'Alta Corte
dichiara la legittimit costituzionale della legge 15 marzo 1950, n. 119, riconoscendo che la
proroga contenuta nell'art. 2 e la estensione
ai rendiconti e conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1948-49, non modificano l'ordinamento, e le
attribuzioni della Regione e della ragioneria
regionale costituita con effetto dal 1
giugno
1947, e neppure
delle sezioni della Corte dei Conti, istituite in esecuzione al disposto dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana con D.L. 6 maggio 1948, n. 655 e, conseguentemente, respinge il ricorso.